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[1]Indennita' di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto.
[2]Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del riparto navigazione cui e' addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le Indennita' ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni: ((a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o Viaggia per istruzione)); 5
- b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa; ((c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di Un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni)). 5
- d)quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui e' assegnato il dipendente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
