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[1]Indennita' di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto.

[2]Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del riparto navigazione cui e' addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed i premi speciali di cui ai capi VIII e IX, al personale di macchina e dei treni:

  • a)quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;
  • b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina e viceversa;
  • c)quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro alcun servizio di scorta;
  • d)quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti degli stessi da un deposito ad un altro o tra depositi e officina, quando uno dei due impianti interessati al movimento venga a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche, automotrici elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui e' assegnato l'agente.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art13 · fonte del testo