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[1]Traslochi che danno titolo alle indennita' ed ai rimborsi relativi.

[2]Sono accordate le indennita' ed' i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

  • a)per ragioni di servizio, cioe' di iniziativa dell'Azienda;
  • b)su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;
  • c)su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno 3 anni in localita' dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di amministrazione;
  • d)a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica. Le indennita' ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, sempreche' questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa. Salvo quanto precede nessuna indennita' o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennita' ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessita' del trasloco.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art17 · fonte del testo