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[1]Trasloco della famiglia in Comune viciniore alla residenza

[2]Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilita' di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in Comune viciniore, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e rimborsi inerenti al trasferimento, purche' la distanza fra la casa municipale del detto Comune viciniore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri. Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del Comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio. Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purche' effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 18, di diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art20 · fonte del testo