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[1]Congedo per trasloco
[2]Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco e' concesso indipendentemente dal congedo regolamentare, il per messo di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in piu' per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza e' maggiore.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
