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[1]Missioni continuative
[2]((L'indennita' di trasferta e' ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta dei 20 per cento. Qualora in missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita', oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni)). 5 Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione. Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima localita' non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore. Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la veccila e la nuova localita' di lavoro sia di almeno dieci chilometri. Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
