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[1]Missioni continuative

[2]((L'indennita' di trasferta e ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita', oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni)). Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione. Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima localita' non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore. Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la veccila e la nuova localita' di lavoro sia di almeno dieci chilometri. Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 1 dicembre 1960. 14 parole tolte, 72 parole aggiunte.

L'indennita' di trasferta tolto: e' ridotta alla meta' aggiunto: e ridotta del 10 per cento dopo i primi tolto: novanta giorni e cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa aggiunto: 30 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita'aggiunto: , oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni. Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art3 · fonte del testo