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[1]Qualifiche e promozioni
[2]L'indennita' di trasferta e' corrisposta in base alla qualifica effettiva del dipendente o della qualifica superiore della quale e' incaricato di esercitare le funzioni quando sia trascorso un mese di utilizzazione continuativa nelle mansioni superiori. La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione gia' decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
