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[1]Qualifiche e promozioni
[2]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 OTTOBRE 1960, N. 1227)). La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione gia' decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010
