Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. Leggi il testo vigente →
[1]Indennita' di pernottazione
[2]Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta un'indennita' di pernottazione di lire 187. Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa la durata dell'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo sub a) dell'art. 42, e del tempo medio a disposizione del movimento. Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta viene inoltre corrisposto, con le stesse modalita', un supplemento di lire 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo L'indennita' ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
