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[1]((Indennita' di pernottazione
[2]Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 187. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, e del tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961
