Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente
tolto: Per i servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilita' di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'art. 43 e di economia di cui all'art. 46, che competerebbero al secondo agente, nonche' un compenso integrativo che verra' determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art47 · fonte del testo