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[1]Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente

[2]Per i servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilita' di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'art. 43 e di economia di cui all'art. 46, che competerebbero al secondo agente, nonche' un compenso integrativo che verra' determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art47 · fonte del testo