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[1]Premio per ora di lavoro

[2]In luogo del premio di operosita' previsto dall'art. 58, viene corrisposto al personale di scorta ai treni un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta:

[3]Capo treno......................... L. 32 Conduttore......................... L. 14 Assistente viaggiante................... L. 13 Frenatore......................... L. 12

[4]Per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica, il premio per ora di lavoro, rispettivamente spettante, e' aumentato nella seguente misura:

[5]Capo treno e conduttore................. L. 7.50 Assistente viaggiante e frenatore............ L. 5,00

[6]Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene conto anche:

  • a)delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato, in servizio;
  • b)dei ritardi in arrivo di qualunque entita', sempreche' non imputabili al personale interessato. Il premio viene, inoltre, corrisposto:
  • 1)per tre quarti del tempo impiegato nel servizi locali, cioe' quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del direttore generale Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza lo stesso direttore generale ha pero la facolta' di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;
  • 2)per due terzi del tempo impiegato in residenza, per le operazioni di riordino delle merci e di spunta dei carri;
  • 3)per meta' del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;
  • 4)per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito. Nel caso di servizio prestato ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno. Quando, a parita' di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio ai operosita', il personale di scorta ai treni ha titolo a quest'ultimo premio.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art49 · fonte del testo