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[1]((Premi di lavoro
[2]A - Premio giornaliero In luogo del premio di operosita' previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:
[3]Capo treno.......................... L. 380 Conduttore.......................... L. 300 Assistente viaggiante..................... L. 270 Frenatore........................... L. 240
[4]Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dello articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, al quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.
[5]B - Premio orario Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
[6]Capo treno........................... L. 12 Conduttore........................... L. 9 Assistente viaggiante e Frenatore................ L. 7
[7]Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato come segue:
[8]Capo treno........................... L. 15 Conduttore........................... L. 10 Assistente viaggiante e Frenatore................ L. 5
[9]Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per il servizio di scorta al treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, alla andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961
