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[1]((Premi di lavoro

[2]A - Premio giornaliero In luogo del premio di operosita' previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

[3]Capo treno.......................... L. 380 Conduttore.......................... L. 300 Assistente viaggiante..................... L. 270 Frenatore........................... L. 240

[4]Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dello articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, al quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.

[5]B - Premio orario Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

[6]Capo treno........................... L. 12 Conduttore........................... L. 9 Assistente viaggiante e Frenatore................ L. 7

[7]Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato come segue:

[8]Capo treno........................... L. 15 Conduttore........................... L. 10 Assistente viaggiante e Frenatore................ L. 5

[9]Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per il servizio di scorta al treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, alla andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 283 parole tolte, 320 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Premio per oraaggiunto: Premi di lavoro

aggiunto: A - Premio giornaliero In luogo del premio di operosita' previsto dall'art. 58, tolto: viene corrisposto al personale di scorta ai treni un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta aggiunto: al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno......................... tolto: L. 32aggiunto: . L. 380 Conduttore......................... tolto: L. 14aggiunto: . L. 300 Assistente viaggiante................... tolto: L. 13aggiunto: .. L. 270 Frenatore......................... tolto: L. 12aggiunto: .. L. 240

aggiunto: Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dello articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, al quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.

aggiunto: B - Premio orario Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

aggiunto: Capo treno........................... L. 12 Conduttore........................... L. 9 Assistente viaggiante e Frenatore................ L. 7

Per tolto: il personale addetto alla aggiunto: la scorta dei treni sulle linee esercitate aggiunto: con servizio a dirigenza unica, tolto: il premio per ora di lavoro, rispettivamente spettante, e' aumentato nella seguente misura aggiunto: detto premio orario va aumentato come segue:

Capo treno tolto: e conduttoreaggiunto: ........................... L. tolto: 7.50 aggiunto: 15 Conduttore........................... L. 10 Assistente viaggiante e tolto: frenatore aggiunto: Frenatore................ L. 5tolto: ,00

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene conto anche:

tolto: a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato, in servizio;

tolto: b) deiaggiunto: Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo tolto: di qualunque entita', sempreche' aggiunto: vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. tolto: Il premio viene, inoltre, corrisposto:

tolto: 1) per tre quarti del tempo impiegato nel servizi locali, cioe' quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del direttore generale Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza lo stesso direttore generale ha pero la facolta' di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

tolto: 2) per due terzi del tempo impiegato in residenza, per le operazioni di riordino delle merci e di spunta dei carri;

tolto: 3) per meta' del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

tolto: 4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito. Nel caso di servizio prestato ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, aggiunto: Per il servizio di scorta al treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzionetolto: , aggiunto: e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa tolto: del treno materiali, all'andataaggiunto: , alla andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa tolto: del treno stesso, al ritorno. tolto: Quando, a parita' di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio ai operosita', il personale di scorta ai treni ha titolo a quest'ultimo premio aggiunto: Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art49 · fonte del testo