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((Premi di lavoro.

  • A)Premio giornaliero. In luogo del premio di operosita' previsto dall'articolo 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio: capo treno........................ L. 530 conduttore........................ L. 420 assistente viaggiante................... L. 380 frenatore......................... L. 335 Ai dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.
  • B)Premio orario. Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure: capo treno......................... L. 23 conduttore......................... L. 17 assistente viaggiante e frenatore............. L. 13 Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto primo orario va aumentato dei seguenti importi: capo treno......................... L. 15 conduttore......................... L. 10 assistente viaggiante e frenatore.............. L. 5 Per la scorta dei treni il premio orario va corrisposto dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattasi di treni materiali, nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati esclusivamente al treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali. La durata delle operazioni accessorie e' stabilita dal direttore Generale)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1961, n. 1286

5

La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961. 76 parole tolte, 97 parole aggiunte in 9 capoversi.

Premi di lavoroaggiunto: .

A tolto: - Premio giornalieroaggiunto: ) Premio giornaliero. In luogo del premio di operosita' previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

tolto: Capo aggiunto: capo treno........................tolto: .. L. 380 Conduttore aggiunto: L. 530 conduttore........................tolto: .. L. 300 Assistente aggiunto: L. 420 assistente viaggiante...................tolto: .. L. 270 Frenatore aggiunto: L. 380 frenatore.........................tolto: .. L. 240

aggiunto: L. 335 Ai dipendenti rivestiti della qualifica di tolto: Conduttore aggiunto: conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il tolto: Conduttore aggiunto: conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza … premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione tolto: dello articolo aggiunto: dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i tolto: Capi aggiunto: capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i tolto: Depositi aggiunto: depositi personale viaggiante, tolto: al aggiunto: ai quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei …

B tolto: - Premio orarioaggiunto: ) Premio orario. Per ogni ora di scorta ai treni aggiunto: e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

tolto: Capo aggiunto: capo treno.........................tolto: .. L. 12 Conduttore aggiunto: L. 23 conduttore.........................tolto: .. L. 9 Assistente viaggiante e Frenatore aggiunto: L. 17 assistente viaggiante e frenatore.............tolto: ... L. 7

aggiunto: L. 13 Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto tolto: premio aggiunto: primo orario va aumentato tolto: come segue:

tolto: Capo aggiunto: dei seguenti importi: capo treno.........................tolto: .. L. 15 tolto: Conduttore aggiunto: conduttore.........................tolto: .. L. 10 tolto: Assistente viaggiante e Frenatore aggiunto: assistente viaggiante e frenatore..............tolto: .. L. 5

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Il aggiunto: Per la scorta dei treni il premio orario va corrisposto tolto: per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivotolto: . Gli eventuali ritardi in arrivo vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per il servizio di scorta al aggiunto: di ciascun treno, salvo che trattasi di treni materiali, tolto: il premio orario aggiunto: nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, tolto: alla andata aggiunto: all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. aggiunto: Gli eventuali ritardi in arrivo vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati esclusivamente tolto: ai aggiunto: al treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materialiaggiunto: . La durata delle operazioni accessorie e' stabilita dal direttore Generale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1961, n. 1286

    La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art49 · fonte del testo