Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Premi di lavoro.
- A)Premio giornaliero. In luogo del premio di operosita' previsto dall'articolo 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio: capo treno........................ L. 530 conduttore........................ L. 420 assistente viaggiante................... L. 380 frenatore......................... L. 335 Ai dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.
- B)Premio orario. Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure: capo treno......................... L. 23 conduttore......................... L. 17 assistente viaggiante e frenatore............. L. 13 Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto primo orario va aumentato dei seguenti importi: capo treno......................... L. 15 conduttore......................... L. 10 assistente viaggiante e frenatore.............. L. 5 Per la scorta dei treni il premio orario va corrisposto dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattasi di treni materiali, nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno pero' considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati esclusivamente al treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali. La durata delle operazioni accessorie e' stabilita dal direttore Generale)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
