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Tutti i compensi (premi, indennita', ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno. I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

  • a)intero, se prestano servizio per piu' di mezza giornata di lavoro;
  • b)pari alla meta', se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno. Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale. Per tutti i compensi (premi, indennita', ecc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora. I dipendenti che, avendo qualifica inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore, ricevono i compensi di servizio stabiliti per la qualifica di cui disimpegnano le funzioni. Il trattamento stesso e' da usarsi anche per i viaggi comandati fuori servizio effettuati in dipendenza del servizio disimpegnato nelle funzioni di qualifica superiore. Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art74 · fonte del testo