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Tutti i compensi (premi, indennita', ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno. I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:
- a)intero, se prestano servizio per piu' di mezza giornata di lavoro;
- b)pari alla meta', se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno. ((Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festivita' infrasettimanale)). Per tutti i compensi (premi, indennita', ecc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora. ((I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica superiore hanno titolo al compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni, per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse)). Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010
