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Un medesimo dipendente, salvo quanto e' stabilito nei precedenti articoli, non puo', in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o piu' funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino piu' remunerativi. Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale e' ammesso un soprassoldo o un premio, cioe' fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneita', fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilita' di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta. In tal caso, pero', egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui e' rivestito.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art75 · fonte del testo