Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennita' ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art76 · fonte del testo