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I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennita' ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art76 · fonte del testo