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((Indennita' di pernottazione Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 187. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 56 parole tolte, 71 parole aggiunte.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello tolto: stretto aggiunto: Stretto di Messina che tolto: partono od arrivino o aggiunto: partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza tolto: in tutto o in aggiunto: per tutto o parte del periodo tolto: dalle 22 alle 6, queste ore comprese, e' aggiunto: stesso, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di tolto: L. 187 aggiunto: lire 187. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione tolto: di detta indennita' aggiunto: dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, tolto: calcolato come previsto dal terzo comma dell'art. 77. Alle persone medesime che prestano servizio effettivo in navigazione e' inoltre corrisposto un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo aggiunto: calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art79 · fonte del testo