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((Indennita' di pernottazione Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 187. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961
