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Indennita' di pernottazione Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 200. ((Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo)). 5 6 Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
L. 14 maggio 1965, n. 498
6La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".
Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
