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[1]Indennita' di pernottazione
[2]Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina che partono od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, e' corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 187. Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto dal terzo comma dell'art. 77. Alle persone medesime che prestano servizio effettivo in navigazione e' inoltre corrisposto un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
