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[1]Premi giornalieri
[2]Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed e' invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo, od a lavori in residenza, e' corrisposto il premio di operosita' previsto dall'art. 58. Al personale medesimo, quando e' adibito a lavori di riparazione a bordo e' corrisposto il premio di cui all'art. 77 per le ore di servizio effettivamente reso, con un massimo di otto ore. Spetta al direttore generale stabilire in quali casi debba essere corrisposto quest'ultimo trattamento, che sostituisce il premio di operosita' previsto dall'art. 58. Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 6, al personale e' corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalita' ivi previste.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
