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[1]Premi giornalieri

[2]((Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennita' di pernottazione di cui all'articolo 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'articolo 41, con le modalita' ivi previste)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 104 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, tolto: nei giorni in cui non naviga ed e' invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo, od a lavori in residenza, e' corrisposto il premio di operosita' previsto dall'art. 58. Al personale medesimo, quando e' adibito a lavori di riparazione a bordo e' corrisposto il premio di cui all'art. 77 per le ore di servizio effettivamente reso, con un massimo di otto ore. Spetta al direttore generale stabilire in quali casi debba essere corrisposto quest'ultimo trattamento, che sostituisce il premio di operosita' previsto dall'art. 58. Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore aggiunto: che per le prestazioni rese tra le 22 e le tolto: ore 6, al personale e' corrisposto anche aggiunto: 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennita' di pernottazione di cui all'articolo 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 41, con le modalita' ivi previste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art80 · fonte del testo