Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le Ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura orario di lire 110 per la prima categoria e di lire 65 per la seconda categoria. Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art41 · fonte del testo