Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 20 della legge e' cosi' modificato:
tolto: «Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della Provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 177 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n, 773, 1. e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art15 · fonte del testo