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[1]L'art. 20 della legge e' cosi' modificato:

[2]«Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della Provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 177 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n, 773, 1. e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art15 · fonte del testo