Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge sono soppressi.
tolto: Nel primo comma dello stesso art. 23 alle parole «fanciulli e adolescenti» sono sostituite le altre «minori degli anni 16».
tolto: L'ultimo comma dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art16 · fonte del testo