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[1]Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge sono soppressi.
[2]Nel primo comma dello stesso art. 23 alle parole «fanciulli e adolescenti» sono sostituite le altre «minori degli anni 16».
[3]L'ultimo comma dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:
[4]«I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale».
Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
