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[1]Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge sono soppressi.

[2]Nel primo comma dello stesso art. 23 alle parole «fanciulli e adolescenti» sono sostituite le altre «minori degli anni 16».

[3]L'ultimo comma dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:

[4]«I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art16 · fonte del testo