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Nel primo e secondo comma dell'art. 24, rispettivamente alle parole «a fanciulli o adolescenti» e «ai fanciulli e agli adolescenti, minori di 15 anni» sono sostituite le altre: «ai minori degli anni 16».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art17 · fonte del testo