Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 374 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: L'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' abrogato.
tolto: All'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e' sostituito il seguente:
tolto: «In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel Comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
tolto: «La Federazione e' retta da un Consiglio di 11 Membri, compresi il presidente e il vice-presidente che sono di diritto rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.
tolto: «Fanno parte di diritto del Consiglio:
tolto: 1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficienza pubblica;
tolto: 2° il medico provinciale;
tolto: 3° il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato.
tolto: «Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' ed infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale, scegliendolo tra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.
tolto: «I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
tolto: «I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.
tolto: «Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
tolto: «Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.
tolto: «La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.
tolto: «Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art7 · fonte del testo