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[1]L'art. 24-bis, aggiunto nella legge con l'art. 13 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' sostituito con il seguente:

[2]«L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23 e 24, e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, puo' essere promosso dall'Opera nazionale alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art18 · fonte del testo