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[1]All'art. 7 della legge, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' sostituito il seguente:

[2]«L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

[3]1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

[4]2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

[5]3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di pieta' di prima categoria riservata, in base all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

[6]4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente destinati a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

[7]5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

[8]6° con le contribuzioni dei soci;

[9]7° con le rendite del proprio patrimonio proveniente da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opere nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

[10]«I fondi di cui ai numeri 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle Provincie e nei Comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui esse rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art6 · fonte del testo