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[1]L'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' abrogato.
[2]All'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e' sostituito il seguente:
[3]«In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel Comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
[4]«La Federazione e' retta da un Consiglio di 11 Membri, compresi il presidente e il vice-presidente che sono di diritto rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.
[5]«Fanno parte di diritto del Consiglio:
[6]1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficienza pubblica;
[7]2° il medico provinciale;
[8]3° il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato.
[9]«Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' ed infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale, scegliendolo tra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.
[10]«I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
[11]«I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.
[12]«Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
[13]«Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.
[14]«La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.
[15]«Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze».
Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
