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[1]L'art. 6 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' abrogato.
[2]All'art. 9 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:
[3]«Art. 9. - La Federazione provinciale:
[4]1° dirige e coordina le attivita' dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 10;
[5]2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private;
[6]3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della Provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni».
[7]«Art. 9 bis. - Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge, ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.
[8]«Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica. «Per l'esercizio della vigilanza il presidente puo' fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.
[9]«Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni».
Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
