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Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione e' presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:

  • 1)l'intendente di finanza;
  • 2)il capo dell'Ufficio tecnico erariale;
  • 3)il capo del Servizio idrografico competente;
  • 4)il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  • 5)il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia;
  • 6)due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori, da nominare dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
  • 7)due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;
  • 8)un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-12-12;1596~art1 · fonte del testo