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Tutte le pertinenze idrauliche demaniali, le cui concessioni, accordate a termini del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere concesse con le prelazioni stabilite dal precedente articolo 4. Qualora la durata delle concessioni medesime sia superiore agli anni dodici, essa verra' ridotta entro tale limite.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
