Modificazioni e proroga della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, riguardante la citta' di Gorizia
Art. 1
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Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1957 al 5 febbraio 1967
