Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Dopo la sezione VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-X1I, n. 1265, e' inserita la seguente:
tolto: « Sezione VI-bis. - Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici.
tolto: « Art. 188-bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilita' del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
tolto: « Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
tolto: « Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art5 · fonte del testo