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[1]Dopo la sezione VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-X1I, n. 1265, e' inserita la seguente:

[2]« Sezione VI-bis. - Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici.

[3]« Art. 188-bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilita' del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

[4]« Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

[5]« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo ».

Testo in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art5 · fonte del testo