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[1]La sezione VII del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' sostituito come segue:

[2]« Sezione VII. - Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici.

[3]« Art. 189. - I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.

[4]« Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.

[5]« Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

[6]«Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

[7]« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

[8]« Il provvedimento del prefetto e' definitivo ».

Testo in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art6 · fonte del testo