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L'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: Art. 136. (Oneri detraibili). - "Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:
- a)gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;
- b)le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;
- c)le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;
- d)le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi. Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, si applica la disposizione dell'articolo 93".
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
