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Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, e' inserito il seguente comma: "Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova, ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita, del diritto a pensione".
Testo in vigore dal 22 marzo 1954 al 22 dicembre 2008
