Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, e' modificato come segue: "L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra e' aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria". In conseguenza e' anche modificato come segue l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto sopra citato: "La misura di tali sussidi e' quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1225~art1 · fonte del testo