Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/1972

    Ha colpito questo articolo
    17 febbraio 1972

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, primo comma, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32) che dispongono la perdita, sospensione e riduzione del diritto a conseguire la pensione per il personale delle ferrovie dello Stato; tali norme contrastano con l'art. 36 Cost., che, nel garantire al lavoratore al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa che è appunto la pensione; e con l'art. 3 Cost., dopo la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni analoghe a quelle impugnate. Cfr.: sent. 78/67; 112 e 113/68; 144 e 147/71.

    Art. 16 Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato · Art. 1 Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato · Art. 2 Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1954 al 22 dicembre 2008. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, e sostituito dal seguente: "Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e, purche', ove trattisi di condannati, essi abbiano altresi' ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune. "La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non puo' essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente. "La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-03-02;32~art2 · fonte del testo