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[1]Le norme di cui all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresi' ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione.

[2]La presente legge, munita del sullo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 marzo 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - GAVA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo in vigore dal 22 marzo 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-02;32~art3 · fonte del testo