Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 300 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'art. 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, numero 561, e' modificato come segue: "L'Opera puo' conferire annualmente a carico della disponibilita', con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di eta' alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti cessati dal servizio. "Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attivita' alle seguenti condizioni:

tolto: 1) che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Universita' o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

tolto: 2) che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

tolto: 3) che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Universita' o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

tolto: 4) che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente. "Il Comitato amministratore dell'Opera puo' prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie. Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti: da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari; da lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti; da lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti; da lire 22.000 a lire 50.000 per le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1225~art3 · fonte del testo