Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, e' modificato come segue: "Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorche residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono: lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una persona, lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due persone, lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre persone, lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o piu' persone, a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1225~art2 · fonte del testo